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L’attività di ARECOND è finalizzata a fornire ai propi Associati gli strumenti necessari per affermarsi professionalmente nel lavoro di Revisore Condominiale
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L'attività del Revisore

La legge n. 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013, ha attribuito all'assemblea dei condomini la facoltà di nominare "un revisore condominiale che verifichi la contabilità del condominio", anche per più annualità specificamente indicate. La nuova figura è prevista dall'art. 1130-bis c.c., introdotto dalla legge di riforma per disciplinare in maniera specifica e chiara la contabilità condominiale colmando una lacuna legislativa in materia. Lo scopo perseguito è quello di tutelare i condomini, attribuendo loro maggiore coinvolgimento nella verifica dei conti condominiali. Si tratta di una novità assoluta, nonostante anche prima della riforma non vi fossero ostacoli alla nomina di un revisore. Altro elemento importante da considerare è che il legislatore non ha imposto alcuna condizione alla facoltà dell'assemblea di nominare un revisore. La nomina non deve necessariamente presupporre il dubbio di qualche irregolarità contabile; la motivazione può essere di qualsiasi natura, anche una semplice verifica. È chiaro che dai motivi che sono alla base della revisione dipenderà anche l'ampiezza e l'oggetto della stessa. Occorre dire che il legislatore si è limitato a prevedere la nuova figura del revisore condominiale senza tuttavia chiarire chi possa svolgere l'incarico e quali requisiti debba possedere. In attesa di un auspicabile intervento legislativo o regolamentare che definisca meglio la figura in esame, quella del revisore condominiale rimane, ad oggi, un'attività non regolamentata, con tutti i dubbi interpretativi che ne conseguono.




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